Legislazione tardoimperiale e politica ecclesiastica in tema di conservazione dei patrimoni familiari di Federico Pergami
- Negli atti del IX Convegno Internazionale dell’Accademia Romanistica Costantiniana, Remo Martini, lo studioso che intendiamo onorare con questa raccolta di Scritti, ha pubblicato un importante studio in tema di testamenti factio passiva degli ecclesiastici, con specifico riguardo alla capacità di questi ultimi di essere istituiti eredi da parte di vedove o diaconesse[1].
Tale saggio muove dalle disposizioni contenute in un provvedimento di Valentiniano II, Teodosio ed Arcadio, CTh. 16,2,28, indirizzato il 23 agosto 390 al prefetto del pretorio d’Oriente Taziano, con il quale la cancelleria imperiale intendeva revocare alcune precedenti disposizioni restrittive in materia, al fine di accertare, nelle esplicite intenzioni dell’autore, da un lato, la persistenza, in tema di capacità di ricevere per testamento da parte dei religiosi, di un analogo orientamento nella successiva lex generalis, rappresentata dalla Novella 5 di Marciano dell’anno 455; dall’altro lato, per verificare le influenze esercitate dalle gerarchie ecclesiastiche sull’ indirizzo di politica legislativa espresso dalla norma in esame, volta a garantire la conservazione dei patrimoni familiari dai rischi di una loro dispersione in esecuzione di disposizioni testamentarie a favore di soggetti estranei al nucleo parentale.
- Prendiamo, dunque, le mosse dalla costituzione dell’anno 390:
CTh. 16,2,28: Impp. Valentinianus, Teodosius et Arcadius AAA. Tatiano p(raefecto) p(raetori)o. Legem, quae de diaconissis vel viduis nuper est promulgata, ne quis videlicet clericus neve sub ecclesiae nomine mancipia superlectilem praedam velut infirmi sexus dispoliator invaderet et remotis adfinibus ac propinquis ipse sub praetextu catholicae disciplinae se ageret viventis heredem, eatenus animadvertat esse revocatam, ut de omnium chartis, si iam nota est, auferatur neque quisquam aut litigator ea sibi utendum aut iudex noverit exequendum. Dat. X kal. Septemb. Veronae Valentiniano A. iiii et Neoterio conss.
Legislazione tardoimperiale e politica ecclesiastica in tema di conservazione dei patrimoni familiari
Il provvedimento normativo, come emerge dal suo tenore letterale, è espressamente finalizzato ad abrogare una recente disposizione, di poco precedente (nuper est promulgata), con cui la cancelleria imperiale si era prefissa lo scopo di impedire che gli ecclesiastici, sub religionis defensione, inducessero le diaconesse, a distrarre, dai rispettivi ambiti familiari, i propri beni.
La costituzione che si intendeva abrogare è da identificare con la c. 27 CTh. 16,2, emanata il 21 giugno dello stesso anno 390, anch’essa indirizzata al prefetto del pretorio orientale, Taziano:
CTh. 16.2.27: Imppp. Val(entini)anus, Theod(osius) et Arcad(ius) AAA. Tatiano p(raefecto) p(raetori)o. Nulla nisi emensis sexaginta annis, cui votiva domi proles sit, secundum praeceptum apostoli ad diaconissarum consortium transferatur. Tum filiis suis, curatore, si id aetas poscit, petito, bona sua idoneis sedula religione gerenda committat, ipsa tantum praediorum suorum reditus consequatur, de quibus servandi ab alienandi donandi distahendi relinquendi vel quoad superest vel cum in fata concedit et libera ei voluntas est, integra sit potestas. Nihil de monilibus et superlectili, nihil de auro argento ceterisque clarae domus insignibus sub religionis defensione consumat, sed universa integra in liberos proximosve vel in quoscumque alios arbitrii sui existimatione transcribat ac si quando diem obierit, nullam ecclesiam, nullum clericum, nullum pauperem scribat heredes. Careat namque necesse est viribus, si quid contra vetitum circa personas specialiter conprehensas fuerit a moriente confectum. Immo si quid ad his morienti fuerit extortum, nec tacito fideicommisso aliquid clericis in fraudem venerabilis sanctionis callida arte aut probrosa cuiuspiam coniventia deferatur; extorres sint ab omnibus quibus inhiaverant bonis. Et si quid forte per epistulam codicillum donationem testamentum, quolibet denique detegitur genere conscribtum erga eos, quos hac sanctione submovimus, id nec in iudicium devocetur, sed vel ex intestato is, qui sibi competere intellegit, statuti huius definitione succedat, si quis se agnoscit filium, si quis probat propinquum, si quis denique vel casu vel iudicio, pro solido pro portione, heres legatarius fideicommissarius apertis deprehenditur codicillis, fruatur fortunae munere, conscientiae suae fructu et submotis his adque deiectis in hereditariis corporibus potestate utatur heredis. Feminae, quae crimen suum contra divinas humanasque leges instinctu persuasae professionis absciderint, ab ecclesiae foribus arceantur. Non illis fas sit sacrata adire mysteria neque ullis supplicationibus mereantur veneranda omnibus altaria frequentare; adeo quidem, ut episcopus, tonso capite feminam si introire permiserit, deiectus loco etiam ipse cum huiusmodi contuberniis arceatur, ac non modo si fieri suaserit, verum etiam si hoc ab aliquibus exigi, factum denique esse quacumque ratione conpererit, nihil sibi intellegat opitulari. Hoc absque dubio emendandis pro lege erit, emendatis pro lege erit, emendatis pro consuetudine, ut illi habeant testimonium, isti incipiant timere iudicium. Dat. xi kal. Iul. Med(iolano) Valentiniano A. iiii et Neoterio v.c. conss.
Un analogo indirizzo normativo, di matrice restrittiva, con riguardo ai lasciti delle vedove, era stato espresso, circa venti anni prima, il 30 luglio 370, da Valentiniano I, Valente e Graziano, nella costituzione 20 CTh. 16,2, “lecta” nelle chiese di Roma, come risulta dalla subscritptio[2]:
CTh. 16,2,20: Imppp. Val(entini)anus, Valens et Gr(ati)anus AAA. ad Damasum episc(opum) urbis Rom(ae). Ecclesiastici aut ex ecclesiasticis vel qui continentium se volunt nomine nuncupari, viduarum ac pupillarum domos non adeant, sed publicis extreminentur iudiciis, si posthac eos adfines earum vel propinqui putaverint deferendos. Censemus etiam, ut memorati nihil de eius mulieris, cui se privatim sub praetextu religionis adiunxerint, liberalitate quacumque vel extremo iudicio possint adipisci et omne in tantum inefficax sit, quod alicui horum ab his fuerit derelictum, ut nec per subiectam personam valeant aliquid vel donatione vel testamento percipere. Quin etiam, si forte post admonitionem legis nostrae aliquid isdem eae feminae vel donatione vel extremo iudicio putaverint relinquendum, id fiscus usurpet. Ceterum si earum quid voluntate percipiunt, ad quarum successionem vel bona iure civili vel edicti beneficiis adiuvantur, capiant ut propinqui. Lecta in ecclesiis Rom(ae) iii kal. Aug. Val(entini)ano et Valente iii AA. conss.
Si trattava di un provvedimento con cui si vietava ai chierici di frequentare le case di vedove e pupille, affinchè si ponesse fine ai tentativi di seduzione da parte degli ecclesiatici, cui se privatim sub praetextu religionis adiunxerunt, al fine di ottenere donazioni o lasciti testamentari[3].
- L’esame delle tre disposizioni ha creato gravi e complessi problemi, sia in relazione al loro contenuto, sia, soprattutto, con riguardo ai rapporti, cronologici e contenutistici, con la successiva Novella 5, emanata il 23 aprile 455 dall’imperatore Marciano ed indirizzata, nella versione a noi nota, al prefetto del pretorio Palladio[4]. Un testo che, pur prendendo spunto dall’analisi di un caso particolare, offre all’interprete utili elementi per la ricostruzione della normativa imperiale in tema di testamenti factio passiva dei chierici:
Nov. 5: Imp. Marcianus A. Palladio p(raefecto) p(raetorio). Saepe materiam scribendis ferendisque legibus negotia exorta suppeditant et aut novas constitui sanctiones aut durius et asperius latas faciunt abrogari. Aequalis enim in utoque aequitas est vel promulgare, quae iusta sunt, vel antiquare, quae gravia sunt. Nuper cum de testamento cl(arissimae) m(emoriae) fem(inae) Hypatiae, quae inter alios virum religiosum Anatolium presbyterum in portione manifesta bonorum suorum scripsit heredem, amplissimo senatu praesente tractaret pietas mea et dubium videretur, an valere deberent eae voluntates viduarum, quae testamento suo aliquid his clericis relinquunt, qui sub praetextu religionis huiusmodi feminarum domos adeunt, cum lex divae memoriae Valentiniani et Valentis et Gratiani ecclesiasticos vel eos, qui continentium se volunt nomine nuncupari, nihil quacumque liberalitate viduarum vel extremo iudicio permittat adipisci, contra haec autem divae memoriae Valentiniani Theodosii et Arcadii constitutio legeretur:…inspicientibus et aestimantibus nobis latoris animum visum est iusta ac rationabili paenitentia priorum constitutionum vigorem antiquare voluisse. Nam cum in prima lege viduarum tantummodo mentio facta sit, in seconda autem tantummodo diaconissarum, intellegitur eam constitutionem, quae viduarum et diaconissarum meminit, de lege utraque dixisse.
La disposizione è relativa alla controversia insorta a proposito del lascito che la clarissima vedova Ipazia aveva disposto a favore del religiosus Anatolio e che era stata poco prima trattata dal tribunale imperiale (nuper), cui la controversia era stata rimessa per risolvere un conflitto normativo, nascente dalla contrastante formulazione di tre provvedimenti imperiali anteriori, di cui lo stesso Marciano specifica la paternità.
Una prima costituzione, infatti, prosegue la Novella, era stata emanata da Valentiniano, Valente e Graziano, in virtù della quale gli imperatori avevano vietato agli ecclesiatici e a coloro qui continentium se volunt nomine noncupari, di ricevere lasciti testamentari o donazioni da vedove; una seconda, di Valentiniano II, Teodosio e Arcadio, disponeva in contrario, contra haec; infine, una terza disposizione avrebbe menzionato congiuntamente vedove e diaconesse.
Va detto subito che, dopo la frase “divae memoriae Valentiniani Theodosii et Arcadii constitutio legeretur”, riferita alla seconda costituzione, esiste una grave lacuna nel testo normativo, che prosegue parlando, poi, di una prima lex in cui viduarum tantummodo mentio facta sit, di una seconda in cui tantummodo diaconissarum e di una terza quae viduarum vel diaconissarum meminit, rendendo tutt’altro che agevole l’esatta identificazione dei provvedimenti normativi richiamati dalla cancelleria imperiale.
Il tema, in passato, era stato affrontato dal Mommsen, il quale, nella sua edizione delle Novelle post-teodosiane, ipotizzava che, nella predetta lacuna, il testo normativo facesse riferimento ad una terza costituzione, identificata con la sopra riportata c. 28 CTh. 16,2[5], la quale, a sua volta, richiamava due precedenti disposizioni, qua priores constitutiones antiquabantur, raccolte nel medesimo titolo De episcopis, ecclesiis et clericis, che lo studioso individuava, rispettivamente, quanto alla prima, nella sopra richiamata costituzione 20 (lex divae m. Valentinianis et Valentis et Gratiani significatur Theod. 16,2,20)[6] e, quanto alla seconda, nella pure riportata costituzione 27 del medesimo titolo (D. m. Valent. Theod. et Arcadii constitutio intellegitur Theod. 16,2,27 legeretur)[7]. Soluzione a cui aveva aderito, nel già richiamato saggio, Remo Martini, osservando che, nonostante l’uso del singolare (Legem quae) nella costituzione 28 CTh. 16,2, essa, in realtà, doveva avere abrogato “due diverse leggi…la seconda delle quali recentissima e degli stessi imperatori (CTh. 16,2,27), riguardante i lasciti delle diaconissae, e la precedente di Valentiniano I, Valente e Graziano del 370 (CTh. 16,2,20), riguardante invece quelli delle vedove sempre a favore degli ecclesiastici”[8].
Un’ipotesi che si poneva in parziale contrasto con gli studi di Lucio De Giovanni[9], di Rosabianca Bruno Siola[10] e di Giorgio Barone Adesi[11], per i quali, invece, la c. 28 CTh. 16,2 si sarebbe limitata ad abrogare la più recente c. 27, senza richiamare espressamente il divieto enunciato nella più risalente c. 20 h.t.
- Va detto che, di fronte al tenore poco perspicuo della novella non è facile inclinare a favore dell’una piuttosto che dell’altra ipotesi, soprattutto per le difficoltà di individuare con esattezza i riferimenti normativi effettuati dalla cancelleria imperiale di Marciano. Di certo può dirsi i provvedimenti contenuti nel titolo 16.2 del Teodosiano costituiscono disposizioni normative aventi un contenuto molto diverso rispetto a quello riferito dalla novella 5 di Marciano. Infatti, per un verso, non è chiaro come questa attribuisse agli imperatori Valentiniano, Valente e Graziano, pur riportando le testuali parole della costituzione 20, un disposto normativo differente rispetto a quello che leggiamo nella versione a noi nota del Codice Teodosiano: essa, infatti, come s’è visto sopra, non riguardava le elargizioni disposte da vedove a favore di religiosi, ma si limitava a vietare agli ecclesiastici e a coloro qui continentium se volunt nomine nuncupari, di ricevere liberalità o lasciti da una donna, cui se privatim sub praetextu religionis adiunxerit; de pari, in base alle nostre conoscenze della normativa coeva, non è identificabile la costituzione imperiale che parlava di vedove e diaconesse in relazione ai lasciti a favore degli ecclesiatici, dal momento che la c. 28 non si occupa, e certo non congiuntamente, di vedove e diaconesse, né si riferisce ad atti di liberalità a favore di ecclesiatici, ma mira più specificamente a colpire le illecite appropriazioni da questi poste in essere sub ecclesiae nomine, sub praetextu catholicae disciplinae, su beni appartenenti a soggetti di sesso femminile[12]. La c. 27 h.t., invece, è effettivamente riferita alle diaconesse, come recita la novella di Marciano, ma esclusivamente per vietare loro, a pena di nullità, di istituire eredi nullam ecclesiam, nullum clericum, nullum pauperem, oltre che per impedire l’alienazione di beni mobili di particolare valore (nihil de monilibus et superlectili, nihil de auro argento ceterisque), onde evitare che il corrispettivo possa essere utilizzato sub religionis defensionis.
Neppure comprensibile, in tale specifico contesto, risulta il ricorso all’istituto della consultatio ante sententiam[13], che presupponeva un dubbio del iudex a quo sulla norma giuridica da applicare al caso concreto e la conseguente esistenza di una controversia legale, avente ad oggetto il lascito di Ipazia a favore del presbitero Anatolio, soprattutto considerando, come riferisce lo stesso Marciano, che una più recente disposizione aveva abrogato i precedenti divieti sia per le vedove che per le diaconesse, chiarendo ogni incertezza sulla disciplina applicabile in materia.
Le nostre conoscenze delle fonti non consentono una presa posizione sicura, dovendosi ipotizzare, di fronte alla diversità di contenuto, in particolare, delle costituzioni 20 e 28 rispetto alle fattispecie indicate da Marciano e in considerazione della mancanza di altri elementi idonei a risolvere il problema, che la novella d Marciano si riferisse a costituzioni diverse (legeretur) da quelle conservate nel Codice Teodosiano, su cui si fondava la linea difensiva dei legali della clarissima Ipazia, con lo scopo di ottenere una decisione favorevole: un richiamo alla legislazione anteriore che si era dimostrato mirato e convincente, se l’imperatore, come la novella ci conferma, aveva convalidato la disposizione testamentaria di Ipazia: mea auctoritate firmavi[14].
- La normativa tardoantica in tema di testamenti factio passiva dei chierici, riflessa nelle fonti giuridiche sopra esaminate, offre all’interprete un ulteriore profilo di particolare interesse, relativo alle influenze reciproche fra la legislazione imperiale e cristianesimo[15].
Del divieto delle vedove di nominare eredi i clerici, vi è, infatti, esplicita traccia in una epistola di Ambrogio, indirizzata all’imperatore Valentiniano II nell’anno 384:
Epistula 73 (=Maur. 18): Ambrosius episcopus beatissimo principi et clementissimo Imperatori Valentiniano Augusto.13. Sacerdotibus quoque suis et ministris queruntur alimenta publica non praeberi. Quantus hinc verborum tumultus increpuit ! At contra nobis etiam privatae successionis emolumenta recentibus legibus demegantur et nemo conqueritur ; non enim putamus iniuriam quia dispendium non dolemus. 14. Scribuntur testamenta templorum ministris, nullus excipitur profanus, nullus ultimae conditionis, nullus prodigus verecundiae; solis ex omnibus clerico commune ius clauditur a quo solo pro omnibus votum commune suscipitur, officium commune defertur ; nulla legata vel gravium viduarum, nulla donatio. Et ubi in moribus culpa non deprehenditur tamen officio multa praescribitur. Quod sacerdotibus fani legaverit Christiana vidua valet, quod ministris dei non valet. Quod ego non ut querar, sed ut sciant quid non querar, comprehendi; malo enim nos pecunia minores essequam gratia.
Per quanto più direttamente interessa il tema oggetto del presente contributo, va detto che Ambrogio richiama espressamente recentes leges[16], che ritengo debbano identificarsi, fra le costituzioni a noi note, nella già richiamata c. 20 C.Th. 16.2 del 30 luglio 370 e nella di poco successiva c. 22 h.t.[17], la quale espressamente precisava che i precedenti divieti dovevano applicarsi anche ai vescovi e alle vergini[18]:
CTh. 16.2.22: Imppp. Valentinianus, Valens et Gratianus. Forma praecedentis consulti etiam circa episcoporum virginumque personas et circa alias, quarum statuto praecedenti facta conplexio est, valeat ac porrigatur. Dat. kal. Decem(b). Treviris Modesto et Arinthaeo conss.
Si tratta delle uniche costituzioni cronologicamente compatibili con la data di emanazione dell’epistula, poiché gli altri due provvedimenti del titolo dedicati alla materia, le cc. 27 e 28, risultano emesse nel successivo anno 390.
La lettera di Ambrogio è stata soprattutto studiata per verificare le influenze della Chiesa sulla legislazione imperiale[19]: già il GAUDEMET, infatti, aveva ipotizzato che la politica religiosa di Ambrogio avesse esercitato un influsso sulla cancelleria imperiale, che sarebbe intervenuta con le costituzioni del titolo 16.2 in materia di testamenti factio passiva dei chierici per uniformare la legislazione imperiale ai precetti religiosi[20]. Analogo indirizzo era stato seguito dal Barone Adesi[21] e, con maggiore decisione e con un’esposizione più distesa, anche da Remo Martini, per il quale, infatti, al “divieto per i clerici di ereditare dalle vedove, contenuto della legge del 370, si facesse chiara allusione in un’epistula di S. Ambrogio indirizzata nel 384 proprio a Valentiniano II e per di più in termini tali da far pensare ad essa come ad una probabile o quanto meno possibile causa del successivo intervento imperiale del 390 volto a revocare –almeno nella interpretazione di Marciano- tanto la prima lex del 370 concernente le vedove, quanto la seconda relativa alle diaconissae”[22].
Io non credo, però, che le fonti a nostra disposizione consentano di aderire con sicurezza ad una simile ipotesi e ritengo, invece, che ragioni di forma e di sostanza debbano indurci ad affacciare una diversa soluzione.
Anzitutto, occorre sottolineare il rilevante lasso di tempo intercorso tra la data di emanazione dell’epistola ambrosiana, il 384, e la costituzione dell’anno 390, che rende difficile credere ad una diretta ed immediata influenza fra i due provvedimenti, corroborando, al contrario, la più verosimile ipotesi dell’esistenza di altre costituzioni non conservate o comunque non conosciute. Ma quello che pare non convincere nella ricostruzione tradizionale è la considerazione che se davvero l’epistola di Ambrogio avesse influenzato direttamente la politica legislativa di Valentiniano II, Teodosio ed Arcadio, inducendoli ad emanare la c. 28 CTh. 16.2 per garantire la libera disponilibilità dei beni a favore degli ecclesiatici, non troverebbe giustificazione la pressochè contemporanea emanazione della c. 27 h.t., che contiene, come s’è visto, il precetto diametralmente opposto.
A giustificazione delle influenze religiose su C.Th. 16.2.28, analogamente insoddisfacente, a mio giudizio, è pure il richiamo –tradizionalmente effettuato dalla dottrina- ad una epistula di Girolamo, la 52, indirizzata al presbitero Nepoziano, in cui l’autore, nel ricordare come i precetti relativi ai divieti per i religiosi di ereditare erano stati emanati non da persecutori, ma da principi cristiani, precisa di essere amareggiato non già per il contenuto della disposizione in sé, ma per le ragioni che hanno indotto la cancelleria imperiale all’emissione di un provvedimento di siffatto contenuto:
Hier., 52.6: Pudet dicere, sacerdotes idolorum, mimi et aurigae, et scorta haereditates capiunt: solis clericis et monachis hoc lege prohibetur: et prohibetur non a persecutoribus, sed a principibus Christianis. Nec de lege conqueror; sed doleo cur meruerimus hanc legem.
In primo luogo, va detto che l’epistula risulta essere stata redatta nel 394, cioè quattro anni dopo l’emanazione della costituzione che si vorrebbe avere influenzato[23]: con il che, il richiamo alla normativa imperiale non può che riguardare, a tutto voler concedere, la costituzione 20 dell’anno 370, come aveva fatto Ambrogio. Quello che maggiormente rileva, però, è che l’autore non risulta l’ispiratore del provvedimento, di cui, anzi, censura il contenuto[24], ritenendolo inidoneo a contrastare la crescente avidità dei chierici[25]:
Cauterium bonum est, sed quo mihi vulnus, ut indigeam cauterio ? Provida severaque legis cautio et tamen nec sit refrenatur avaritia.
Del resto, l’esigenza della tutela e della salvaguardia dei patrimoni familiari costituiva fonte di preoccupazione ricorrente nell’animo del legislatore, ma tale politica non era stata proficuamente perseguita dalla cancelleria imperiale, se ancora alla metà del V secolo, Maiorano , con la Novella 6 dell’anno 458, De sanctimonialis vel viduis et de successionibus earum, dovette tornare, con insolita durezza, a tutelare i diritti successori dei figli ed a deprecare l’attaggiamento di ficta religio di alcune persone, che tendono a circuire le vedove, per ottenere le loro eredità:
Nov. Maior. 6,8: Si vero matri contra religionem sanguinis propositumque pietatis externus heres insidiator subrepserit, quidquid ab ea non iustis causis exheredationis extantibus…id totum ad eisdem filiis vindicetur. 11. Inter cetera captatorum etiam aviditas conprimenda est, qui nonnumquam ignotorum paene lectulis adsidentes anomis ipsa corporum aegrituine fatigatos et sincera iam iudicia non habentes simulataadfectione depravant, ut plerique consanguinitatis et necessitudimum suarum frequenter obliti extraneos scribere videantur heredes, cum insidiosa munuscula diriguntur, cum subornatur medici, qui prava persuadeantet neglecto medendi studio fiant alienarum cupiditatum ministri .
L’imperatore, in particolare, stigmatizza l’atteggiamento di chi, approfittando delle precarie condizioni di salute anche di persone ignote, tenti di carpirne l’eredità, in danno dei parenti e dei consanguinei, grazie al compiacente aiuto di medici conniventi[26].
- Il problema della conservazione dei patrimoni familiari, nella particolare prospettiva della testamenti factio passiva degli ecclesiatici, ha costituito l’oggetto di numerosi provvedimenti normativi e di significative sollecitazioni da parte della gerarchia ecclesiastica: peraltro, le soluzioni, non di rado contraddittorie, offerte dalla legislazione tardoantica, di cui –nelle raccolte ufficiali- abbiamo verosimilmente solo notizie parziali, non consentono di ricostruire con esattezza il concreto articolarsi della disciplina positiva della materia e, conseguentemente, di delineare con sicurezza le contaminazioni e le reciproche influenze fra cristianesimo e legislazione imperiale: un aspetto, quest’ultimo, di rilevanza centrale per la piena comprensione della realtà giuridica della tarda antichità che, anche nello specifico settore oggetto del presente contributo, impone, come la migliore dottrina non ha mancato di sottolineare, attraverso meditati approfondimenti, rinnovate prospettive di indagine e di ricerca[27].
[1] R. Martini, Su alcuni aspetti della testamenti factio passiva dei clerici, in AAC., 9, 1993, pp. 325 ss.
[2] La costituzione deve essere stata emanata qualche mese prima, probabilmente a Treviri, dove l’imperatore Valentiniano risiedette fra la fine dell’anno 369 e l’inizio del 370, al termine della campagna estiva contro gli Alamanni (Amm. Marc., Rer. Gest. 27,10,16).
[3] Sul contenuto della costituzione, M. Humbert, Le remariage à Rome. Étude d’histoire juridique et sociale, Milano 1972, p. 337 nt. 41 e p. 376 n. 14 ; P. Voci, Il diritto ereditario romano nell’età del Tardo Impero, I, Le costituzioni del IV secolo, in IVRA, 29, 1978, pp. 97 ss. (ora in Studi di diritto romano,II, Padova, 1985, pp. 160 ss.); R. Bruno Siola, “Viduae” et “coetus viduarum” nella chiesa primitiva e nella normazione dei primi imperatori cristiani, in AAC., 8, 1990, pp. 415 ss.; G. Barone Adesi, Monachesimo ortodosso d’Oriente e diritto romano nel Tardo Antico, Milano, 1990, pp. 275 ss.; R. Lizzi Testa, Senatori, popoli, Papi. Il governo di Roma ai tempi dei Valentiniani, Bari, 2004, p. 109, nonché, recentemente, per una importante messa a punto in ordine alla politica religiosa dei Valentiniani, L. De Giovanni, Istituzioni, scienza giuridica, codici nel mondo tardoantico. Alle radici di una nuova storia, Roma, 2007, pp. 234 ss. (la costituzione in esame è citata a pag. 236 nt. 194), ove altra bibliografia. Dello stesso autore, vedi anche Chiesa e Stato nel Codice Teodosiano. Saggio sul libro XVI, Napoli, 1980, pp. 42 ss.
[4] Da ultima, in argomento, C. Corbo, Paupertas. La legislazione tardoantica, Napoli, 2006, pp. 104 ss. (in part. nt. 32).
[5] T. Mommsen-M. Meyer, Codex Theodosianus, 2, Leges Novellae ad Theodosianum pertinentes, Berolini, 1905 (rist. 1990), ad h.l.: “Post legeretur excidisse tertiae legis (scilicet Theod. 16,2,28) mentionem, qua priores constitutiones antiquabantur, perspicuum”.
[6] T. Mommsen – M. Meyer, Leges Novellae, cit., ad h.l.
[7] T. Mommsen – M. Meyer, Leges Novellae, cit., ad h.l.
[8] R. Martini, Su alcuni aspetti, cit., p. 326, seppure dubitativamente: nella c. 28 C.Th. 16.2 “se è questo che si intendeva fare, si faceva riferimento in maniera un po’ ambigua per non dire sibillina ai divieti per i clerici di ricevere eredità contenuti nelle leggi precedenti (nei confronti delle vedove in quella del 370 e nei confronti delle diaconissae in quella del giugno 390)” .
[9] L. De Giovanni, Il libro XVI del Codice Teodosiano. Alle origini della codificazione in tema di rapporti fra Stato e Chiesa, Napoli, 19974, p. 64 nt. 138: “Successivamente, C.Th. 16.2.27 dispone che i beni di una diaconessa non possono essere trasmessi ai chierici e neppure alla Chiesa; tuttavia quest’ultima disposizione (il corsivo è mio) è, poco dopo, abrogata da C.Th. 16.2.28, emanata nello stesso 390”.
[10] R. Bruno Siola, “Viduae” et “coetus viduarum”, cit., pp. 416 s., la quale sottolinea che « la nuova disposizione (C.Th. 16,2,28) riporta ancora le motivazioni, che avevano portato all’emanazione della disposizione abrogata”.
[11]G. Barone Adesi, Il ruolo sociale dei patrimoni ecclesiatici nel Codice Teodosiano, in BIDR., 22, 1980, p. 236.
[12] Vedi ancora, al riguardo, R. Siola, Viduae” et “coetus viduarum”, cit., pp. 416 ss.; G. Barone Adesi, Dal dibattito cristiano, cit., pp. 252 ss.
[13] Sulla consultatio ante sententiam, Federico Pergami, Amministrazione della giustizia e interventi imperiali nel sistema processuale della tarda antichità, Bergamo, 2007, pp. 5 ss.
[14] Dopo qualche esitazione (Federico Pergami, L’appello nella legislazione del Tardo Impero, Milano, 2000, pp. 434 s.), ho ritenuto di propendere per l’ipotesi dell’esistenza di provvedimenti non conservati nelle raccolte ufficiali, piuttosto che immaginare un’intepretazione avvocatesca delle disposizioni normative a noi note, effettuata con lo scopo di sostenere le ragioni di Ipazia.
[15] In argomento, sono fondamentali le ricerche di F. Amarelli, Cristianesimo e istituzioni giuridiche romane: contaminazioni, influenze, recuperi, in BIDR., 100, 1997, pp. 445 ss.; E. Dovere, Ius principale e catholica lex, Napoli, 19992, pp. 24 ss. e, recentemente, L. De Giovanni, Istituzioni, scienza giuridica, codici nel mondo tardoantico, cit., pp. 32 ss, ove bibliografia.
[16] Sul contenuto dell’epistula di Ambrogio e sul richiamo, ivi contenuto, a “recentes leges” , vedi M. Sargenti-R. Siola, Normativa imperiale e diritto romano negli scritti di S. Ambrogio (Epistulae, De officiis, Orationes funebres), Milano, 1991, pp. 61 s.
[17] Già nel senso di una simile identificazione, C. Pharr, The Teodosian Code and Novels and the Sirmondinan constitutions, Princepton 1952, ad h.l. Più recentemente, M. Sargenti-R. Siola, Normativa imperiale e diritto romano negli scritti di S. Ambrogio, cit., p. 62.
[18] Sul contenuto del provvedimento, ampia disamina in L. De Giovanni, Chiesa e Stato, cit., pp. 42 ss.
[19] Particolarmente significative, al riguardo, le pagine di B. Biondi, L’influenza di Sant’Ambrogio sulla legislazione religiosa del suo tempo, in Scritti Giuridici, 1, Diritto romano. Problemi generali, Milano, 1965, pp. 645 ss.
[20] J. Gaudemet, La formation du droit séculier et du droit de l’Eglise aux IVe et Ve siècles, Paris, 19792, p. 212 nt. 31.
[21] G. Barone Adesi, Dal dibattito cristiano, cit., p. 253 (e nota 79 per i riferimenti bibliografici), per il quale la lettura della c. 28 CTh. 16,2 pare suggerire “l’ipotesi che la revoca delle interdizioni precedenti sia da ascrivere alla rivendicazione clericale di attenersi, nelle fattispecie incriminate dalla legislazione imperiale, alla disciplina ecclesiastica”. Vedi, anche, dello stesso autore, Monachesimo ortodosso d’Oriente, 211 ss.
[22] R. Martini, Sul alcuni aspetti, cit., pp. 327 s. Nella stessa linea interpretativa, R.L. Fox, Pagans and Christinas, London, 1986, pp. 327 ss.
[23] Per R. Martini, Su alcuni aspetti, cit., p. 328, l’incongruenza cronologica sarebbe da attribuire alla circostanza che S. Girolamo “vivendo in quel tempo in un convento della Palestina, non era probabilmente venuto a conoscenza della abrogazione”.
[24] L. De Giovanni, Chiesa e Stato, cit., p. 44, per il quale, a proposito di CTh. 16.2.20, “Ambrogio e Girolamo fanno riferimento alla legge che ci è pervenuta nel Teodosiano e la accettano senza protestare”.
[25] Analitica disamina della lettera di Girolamo in S. TOSCANO, Tolle divitem. Etica, società e potere nel De divitiis, Catania, 2006, pp. 140 ss. Dello stesso Autore, vedi anche Legitimis haeredibus exclusis (De divitiis 17,2): la caccia all’eredità tra diritto e morale, in AAC., 15, 2005, pp. 119 ss., in part. pp. 125 ss.
[26] M. Humbert, Le remariage, cit., pp. 441 ss. ; H. Wieling, Iniusta lex Maiorani, in RIDA., 38, 1991, pp. 385 ss.; S. Toscano, Tolle divitem, cit., pp. 142 ss., ove altra bibliografia.
[27] Mi riferisco alle suggestioni offerte, da ultimi, da L. De Giovanni, Istituzioni, scienza giuridica, codici nel mondo tardoantico, cit., pp. 33 s., ove bibliografia e da E. Dovere, Corpus Theodosiani: segno di identità e offerta di appartenenza, in Vetera Christianorum, 44, 2007, pp. 59 ss., in part., p. 77 in relazione al libro XVI del Teodosiano.
Patrocinante avanti alle Magistrature Superiori
Professore presso il Dipartimento di Studi Giuridici dell’Università Bocconi