Assegno di mantenimento per i figli minori e per i figli maggiorenni non economicamente indipendenti.
L’assegno di mantenimento per i figli minori e per i figli maggiorenni.
Protocollo con linee guida.
Protocollo del Tribunale di Milano, sottoscritto in data 14.11.2017 – Corte di Appello di Milano, Tribunale di Milano – Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano – Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano.
-spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo :
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante / pediatra;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e)occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
-spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale, ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
-spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES);
e) assicurazione scolastica;
f) fondo classe richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all’istituto scolastico:
-spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d)corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all’estero;
e) alloggio presso sede universitaria;
-spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola, dopo scuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
– spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di lingua;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento ed attrezzature ( comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei)
d) spese per attività ludiche e ricreative ( pittura, teatro, boy scout);
e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all’estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni):
h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli
Con riferimento alle spese straordinarie da concordare per il mantenimento dei figli , il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell’altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell’immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo di raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all’altro genitore la documentazione comprovante l’esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.