Recesso anticipato contratto di locazione ad uso diverso – gravi motivi di Federico Pergami
Tribunale di Milano – sez.XIII – sent.n.1434/2018
Caso:
Contratto di locazione, ad uso commerciale, stipulato fra due società di capitali, in data 1.7.2010, con durata di 6 anni e scadenza naturale il 30.06.2016.
Il conduttore nel corso del rapporto locatizio cessa di pagare il canone e si oppone al decreto ingiuntivo notificato dal locatore, eccependo di avere esercitato la facoltà di recesso anticipato dal contratto di locazione per gravi motivi, a far data dal 1.5.2014.
Secondo la prospettazione del conduttore, i gravi motivi che avrebbero legittimato il recesso anticipato, si sarebbero sostanziati nella stipulazione di un importante contratto di appalto internazionale con la necessità di spazi più ampi e di assunzione di ulteriore personale.
Dalle evidenze documentali, però, emergeva, in primo luogo, che la società conduttrice non aveva assunto alcun nuovo dipendente e, anzi, nè aveva diminuito l’organico e che il contratto internazionale era stato, in realtà, stipulato da altra società, seppure facente parte del medesimo gruppo.
Su questi presupposti il Tribunale non riteneva sussistere i gravi motivi di recesso indicati dalla opponente.
Il Tribunale, nella motivazione, rilevava altresì che, anche volendo considerare in modo unitario il gruppo di società, la conclusione sarebbe stata la medesima, richiamando una sentenza della Corte di Cassazione (n.14365/2016) con la quale il Supremo Collegio ha stabilito che: “In tema di recesso del conduttore di immobili ad uso non abitativo, ove il locatario svolga la propria attività in diversi rami d’azienda, per i quali utilizzi diversi immobili, i gravi motivi, giustificativi del recesso anticipato…debbono essere accertati in relazione alla attività svolta nei locali per cui viene effettuato il recesso” .
Quanto alla eccepita fusione della società conduttrice con la compagine sociale della società firmataria del contratto di appalto internazionale, avvenuta in corso di causa di opposizione, il Tribunale ha ritenuto la circostanza ininfluente poiché i motivi giustificanti il recesso devono esistere al momento della comunicazione inviata alla locatrice ed essere enunciati nella medesima comunicazione di recesso, con esclusione di una indicazione successiva (cfr.Cass. civ. n.13368/2015).
Su questi presupposti il Tribunale di Milano ha rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo e condannato l’opponente al pagamento delle spese di giudizio.
Prof. Avv. Federico Pergami
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