Il pignoramento del conto corrente rappresenta una specifica ipotesi di pignoramento presso terzi, in forza del quale il creditore soddisfa il proprio diritto di credito aggredendo -nelle forme stabilite dalla legge- le somme di denaro contenute nel conto corrente del debitore, sino alla concorrenza di quanto dovuto.
Il creditore, con la necessaria assistenza di un difensore munito di procura alle liti, chiede all’Ufficiale Giudiziario che si notifichi, sia al debitore, sia all’Istituto di Credito (chiamato ‘terzo pignorato’, in quanto si tratta di un soggetto ‘terzo’ rispetto al creditore e al debitore), un atto di pignoramento del conto corrente, unitamente al titolo e al precetto (v. i presupposti dell’azione esecutiva: il titolo e il precetto).
L’atto di pignoramento, redatto dall’avvocato, contiene una citazione del debitore a comparire ad un’udienza innanzi al competente Tribunale, nonché un invito, rivolto all’Istituto di Credito, a rendere -entro 10 giorni- al creditore procedente una dichiarazione sull’effettiva sussistenza del rapporto di conto corrente con il debitore (dichiarazione ai sensi dell’art. 547 c.p.c.).
A questo punto si potrebbero verificare due ipotesi:
- L’Istituto di Credito terzo pignorato risponde negativamente, dichiarando di non intrattenere alcun rapporto di conto corrente con il debitore indicato nell’atto di pignoramento;
- L’Istituto di Credito terzo pignorato potrebbe rispondere positivamente, indicando gli estremi del rapporto contrattuale in essere con il debitore, nonché l’importo eventualmente presente sul conto corrente.
Nella prima ipotesi, l’esecuzione non potrà avere inizio, in quanto manca il bene da aggredire (la somma di denaro) e, pertanto, la procedura esecutiva non potrà avere inizio. Tuttavia, ciò non impedisce al creditore di ricorrere alle altre forme di esecuzione forzata (immobiliare e mobiliare presso il debitore, di cui tratteremo in altri articoli).
Nella seconda ipotesi -quella di un riscontro positivo da parte dell’Istituto di Credito- il creditore procederà all’iscrizione della causa a Ruolo, cioè provvederà a depositare il titolo esecutivo, precetto e atto di pignoramento, così come notificati, nella Cancelleria del Tribunale territorialmente competente, con conseguente avvio della fase più propriamente processuale.
L’Istituto di Credito, dal canto proprio, bloccherà il conto corrente, impendendo tutte le operazioni sullo stesso, sino ad una pronuncia del giudice dell’esecuzione.