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I presupposti dell’azione esecutiva: il titolo esecutivo e il precetto

Il processo esecutivo è lo strumento previsto e disciplinato dal codice di procedura civile per la realizzazione di un diritto, la cui esistenza può considerarsi certa e definitiva per l’ordinamento giuridico.

Ogni processo ha inizio con l’esercizio di una azione, cioè un’attività posta in essere dalla parte che assume l’iniziativa e che dà avvio ad una serie concatenata di atti: il processo, appunto.

I presupposti del processo esecutivo: il titolo esecutivo e il precetto.

Prima di poter intraprendere un’azione esecutiva contro il debitore, il creditore dovrà munirsi di un titolo esecutivo e di un precetto. Con questi due termini, il codice di procedura civile indica i presupposti dell’esecuzione, cioè due elementi senza i quali il creditore non potrà soddisfare il proprio diritto di credito: non potrà, cioè, ottenere quanto gli spetta dal debitore che si rifiuta di adempiere spontaneamente.

 credito banca pignoramento precetto titolo esecutivo

Il titolo esecutivo è il documento nel quale è contenuto l’accertamento dell’esistenza del diritto di credito: costituisce l’attestazione definitiva che la pretesa del creditore è fondata. Si può trattare di una sentenza o di un altro provvedimento proveniente da un giudice (per esempio, un decreto ingiuntivo) o, ancora, una scrittura privata autenticata, una cambiale o altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce efficacia esecutiva, nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato a riceverli (secondo quanto previsto dall’art. 474 c.p.c.).

L’aggettivo “esecutivo” -riferito al titolo- sta ad indicare che lo stesso è provvisto della formula esecutiva, cioè di un ordine impartito dal Cancelliere o altro pubblico ufficiale a ciò abilitato, di “dare esecuzione” al diritto accertato nel titolo, anche mediante l’uso della forza pubblica.

Il precetto è una intimazione che il creditore fa al debitore di adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo, entro un termine non minore di 10 giorni, con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata (art. 480 c.p.c.).

Solo a seguito della notifica del titolo esecutivo e del precetto, quindi, si potrà dare avvio ad un procedimento giudiziale che ha inizio con l’atto di pignoramento e, relativamente alla tematica dell’esecuzione sul conto corrente, con un atto di pignoramento del conto corrente.

Prof. Avv. Federico Pergami

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