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Atto di precetto

In un precedente articolo, abbiamo trattato il tema dei presupposti dell’azione esecutiva: il titolo e il precetto. Oggi vedremo più da vicino uno dei due presupposti dell’azione esecutiva: l’atto di precetto.

Il precetto è un atto con il quale il creditore intima al debitore di adempiere all’obbligo di cui al titolo esecutivo, entro il termine di 10 giorni, con l’avvertimento che, in caso di mancato adempimento, si procederà esecutivamente nei suoi confronti.

Il creditore non può iniziare l’esecuzione prima che siano trascorsi 10 giorni dalla notifica dell’atto di precetto.

L’atto di precetto è un atto recettizio: questo significa che produce i suoi effetti solo nel momento in cui è portato a conoscenza del destinatario. A tal fine, è necessario che l’atto di precetto venga notificato dall’Ufficiale Giudiziario o dal postino munito di delega. Il difensore può servirsi della notifica in proprio, a mezzo del servizio postale, oppure della posta elettronica certificata (p.e.c.), qualora l’indirizzo del destinatario risulti da pubblici registri (si pensi al caso di professionisti iscritti ad un albo, alle imprese individuali, alle società o agli enti pubblici).

 

atto precetto

COSA SUCCEDE DOPO LA NOTIFICA DELL’ATTO DI PRECETTO?

Il creditore

Dopo la notifica dell’atto di precetto, il creditore deve aspettare che trascorrano 10 giorni, prima di poter dare avvio alla procedura esecutiva, mediante la redazione di un atto di pignoramento.

Può tuttavia accadere che il Presidente del Tribunale, con un decreto apposto in calce allo stesso atto di precetto, autorizzi il creditore ad agire prima che siano trascorsi 10 giorni: questo accade nei rari casi in cui sia ravvisabile un concreto pericolo nel ritardo, ovvero quando i 10 giorni tra la notifica e l’inizio dell’esecuzione possano effettivamente compromettere il buon esito della stessa.

Una volta trascorsi dieci giorni, il creditore potrà avviare la procedura esecutiva. Ma attenzione! La procedura deve essere avviata entro 90 giorni dalla notifica del precetto, altrimenti quest’ultimo perde efficacia e allora sarà necessario notificare un nuovo atto di precetto.

Il debitore

Il debitore, ricevuta la notifica dell’atto di precetto, ha la possibilità di evitare il pignoramento attraverso il pagamento di quanto dovuto. L’art. 494 del codice di procedura civile prevede che il debitore può consegnare la somma per cui si procede, oltre alle spese, direttamente all’Ufficiale Giudiziario, il quale consegnerà il denaro (o le cose) al creditore.

Nell’ipotesi di pignoramento di cose, il debitore può consegnare all’Ufficiale Giudiziario una somma di denaro uguale all’importo del credito per cui si procede e delle spese, aumentato di due decimi.

In caso di mancato pagamento, il debitore riceverà -con tutta probabilità- la notifica di un atto di pignoramento, con il quale il creditore darà avvio all’esecuzione forzata, per il recupero coattivo di quanto dovutogli.

Prof. Avv. Federico Pergami

Patrocinante avanti alle Magistrature Superiori

Professore presso il Dipartimento di Studi Giuridici dell’Università Bocconi

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