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Studio Legale Pergami Pototschnig

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Le udienze per le dichiarazioni del terzo pignorato

La prima udienza

Dopo la notifica del decreto di fissazione dell’udienza del terzo pignorato, si possono verificare tre ipotesi:

  1. il terzo pignorato non rende la dichiarazione ex art. 547 c.p.c.;
  2. il terzo pignorato rende la dichiarazione positiva ex art. 547 c.p.c.;
  3. il terzo pignorato rende la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. ma, al contempo, contesta il rapporto obbligatorio in essere con il debitore.

Nel primo caso, il Giudice dell’Esecuzione si limita a fissare un’ulteriore udienza, concedendo al terzo pignorato un’ulteriore possibilità per rendere la propria dichiarazione.

Nel secondo caso, il Giudice dell’Esecuzione, preso atto dell’esistenza di un rapporto obbligatorio tra debitore e terzo pignorato, fissa l’udienza per l’assegnazione delle somme.

Nel terzo caso, si dovrà procedere ad un accertamento della effettiva sussistenza del rapporto obbligatorio tra terzo pignorato e debitore.

terzo pignorato federico pergami

 

La seconda udienza

Anche alla seconda udienza, fissata dal giudice per le dichiarazioni del terzo, possono verificarsi tre ipotesi:

  1. il terzo pignorato continua a non rendere la dichiarazione ex art. 547 c.p.c.;
  2. il terzo pignorato rende dichiarazione positiva ex art. 547 c.p.c.;
  3. il terzo pignorato rende la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. ma, al contempo, contesta il rapporto obbligatorio in essere con il debitore.

Nel primo caso, all’esito della seconda udienza, si realizza un effetto particolarmente grave per il terzo pignorato: il credito si considera non contestato e, pertanto, il silenzio del terzo si considera al pari di una dichiarazione positiva. Il terzo pignorato dovrà rispondere del debito.

Nel secondo caso, il Giudice dell’Esecuzione, preso atto dell’esistenza di un rapporto obbligatorio tra debitore e terzo pignorato, fissa l’udienza per l’assegnazione delle somme.

Nel terzo caso, si dovrà procedere ad un accertamento della effettiva sussistenza del rapporto obbligatorio tra terzo pignorato e debitore.

 

Prof.  Avv. Federico Pergami

Patrocinante avanti alle Magistrature Superiori

Professore presso il Dipartimento di Studi Giuridici dell’Università Bocconi

 

 

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