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Studio Legale Pergami Pototschnig

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Gli adempimenti successivi all’iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi.

Dopo aver provveduto all’iscrizione a Ruolo, la parte procedente deposita in Cancelleria una istanza di assegnazione delle somme pignorate. Tale adempimento, come si è avuto modo di evidenziare nel precedente articolo, deve eseguirsi tra l’undicesimo e il quarantacinquesimo giorno dal pignoramento dell’Ufficiale Giudiziario, ai sensi dell’art. 492 bis del codice di procedura civile.

A questo punto, è necessario attendere che il Giudice dell’Esecuzione emetta un decreto, con il quale fisserà la data dell’udienza per l’audizione delle parti (creditore e debitore).

Il decreto dovrà po essere notificato, a cura del creditore procedente, a tutti i soggetti interessati e, quindi, al debitore, al terzo pignorato (nel caso di pignoramento del conto corrente, è bene ricordarlo, il terzo pignorato è un Istituto di Credito) e agli eventuali creditori eventualmente intervenuti.

pignoramento esecuzione

A seguito della notifica del decreto, il terzo pignorato, con dichiarazione inviata al creditore procedente, deve specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna

È molto importante che il decreto contenga un esplicito invito al terzo a comunicare al creditore procedente la predetta dichiarazione e l’avvertimento che: «in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere resa dal terzo comparendo in un’apposita udienza e che quando il terzo non compare o, sebbene comparso, non rende la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell’ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione».

La norma è particolarmente severa nei confronti del terzo pignorato che non renda la dichiarazione di cui all’art. 547. In assenza della dichiarazione il credito si considera non contestato e il terzo pignorato sarà chiamato a risponderne.

Prof. Avv. Federico Pergami

Patrocinante avanti alle Magistrature Superiori

Professore presso il Dipartimento di Studi Giuridici dell’Università Bocconi

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