Nel corso delle udienze per le dichiarazioni del terzo, può accadere che il terzo pignorato contesti il rapporto obbligatorio con il debitore. In questo caso, pertanto, sarà necessario un sub-procedimento, volto ad accertare l’effettiva sussistenza dell’obbligazione in capo al terzo pignorato.
Il sub-procedimento si instaura all’interno della procedura esecutiva in corso e può essere introdotto o con una istanza orale (al momento dell’udienza per la dichiarazione del terzo) oppure mediante un ricorso, da depositarsi entro il termine fissato dal Giudice dell’Esecuzione.
Il giudizio di accertamento si basa, in primo luogo, sulla documentazione prodotta dal creditore al momento di iscrizione a Ruolo della procedura esecutiva o unitamente al deposito del ricorso introduttivo del sub-procedimento.
Oltre ai predetti documenti, tuttavia, giudizio di accertamento potrà basarsi anche sulle risultanze derivanti dai seguenti mezzi:
- sommarie informazioni da soggetti terzi. Questi ultimi possono essere sottoposto ad un interrogatorio libero da parte del giudice;
- interrogatorio libero delle parti in giudizio;
- consulente tecniche e ordini di esibizione;
Il Giudice dell’Esecuzione potrà desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli ha ordinate e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo.
Il Giudice dell’Esecuzione chiude il sub-procedimento con un provvedimento che assume la forma dell’ordinanza. Quest’ultima potrà contenere l’accertamento del bene dovuto dal terzo pignorato al debitore (e, in questo caso viene fissata l’udienza per l’assegnazione della somma) oppure può stabilire che il terzo pignorato niente deve al debitore (in questo caso la procedura esecutiva si estingue).
Patrocinante avanti alle Magistrature Superiori
Professore presso il dipartimento di studi giuridici dell’università Bocconi
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Professore presso il Dipartimento di Studi Giuridici dell’Università Bocconi