In una serie di articoli a carattere divulgativo pubblicati su questo sito nelle scorse settimane, ho tentato di delineare i caratteri salienti dell’esecuzione sul conto corrente.
In questo ultimo articolo dedicato al tema, vorrei soffermarmi sui conti correnti impignorabili, cioè quei rapporti di conto corrente che non possono essere aggrediti dal creditore per potere soddisfare il proprio diritto nei confronti del debitore.
In linea generale, si può affermare che non esistano conti correnti impignorabili. Tuttavia, esistono alcune ipotesi nelle quali non è possibile procedere ad un’esecuzione forzata: si pensi, ad esempio, all’ipotesi in cui l’Istituto di Credito terzo pignorato, confermi l’esistenza di un rapporto di conto corrente con il debitore ma il saldo sia negativo o molto inferiore al credito vantato.
Altre ipotesi di impignorabilità riguardano il conto corrente nel quale il debitore riceva unicamente una pensione di invalidità oppure un assegno di accompagnamento per disabili. In questo caso si dovrà dimostrare che nel conto corrente non confluiscano ulteriori redditi.
È parzialmente pignorabile il conto corrente cointestato. In caso di due cointestatari, di cui uno solo è debitore, il creditore potrà richiedere il pignoramento del 50%. Lo stipendio e la pensione, invece, possono essere pignorati entro un limite di 1/5 dell’importo.
Ovviamente queste considerazioni rivestono carattere generale e i singoli casi concreti devono essere sottoposti alla valutazione di un professionista.
A conclusione di questo lungo excursus alla scoperta dell’esecuzione forzata sul conto corrente, possiamo riassumere come segue. L’esecuzione sul conto corrente è uno strumento mediante il quale il creditore può trovare soddisfazione del proprio credito nei confronti del debitore inadempiente. La procedura richiede del tempo e, in genere, si ricorre alla stessa quando non ci siano beni mobili e/o immobili che possano fare da garanzia del credito. È necessario l’intervento di un Giudice, al fine di ottenere un valido titolo sul quale basare l’esecuzione e solo allora il creditore potrà rivolgersi direttamente all’Istituto di Credito terzo pignorato per vedere, finalmente adempiuto l’obbligo nei suoi confronti.
Patrocinante avanti alle Magistrature Superiori
Professore presso il Dipartimento di Studi Giuridici dell’Università Bocconi