Accertata l’esistenza di un rapporto di conto corrente tra debitore e terzo pignorato, il creditore -per mezzo del proprio difensore- deve depositare in Cancelleria una nota del credito complessivo, distinguendo tra capitale, interesse e/o rivalutazione monetaria, se e in quanto dovuti, spese del procedimento.
A questo punto, il Giudice dell’Esecuzione potrà provvedere all’assegnazione del credito, mediante la pronuncia di un provvedimento che assume la forma dell’ordinanza.
Il provvedimento di assegnazione è soggetto ad una imposta di registro. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 522 del 6.12.2002, ha precisato che il preventivo versamento dell’imposta d registro, quale condizione per ottenere il rilascio dell’atto da notificare per procedere all’esecuzione forzata, si pone in contrasto con l’art. 24 della Costituzione, a mente del quale –a tutti– è garantito il diritto difesa. La conclusione alla quale sono giunti i Giudici della Corte Costituzionale è che il creditore procedente può chiedere l’apposizione della formula, anche prima di avere adempiuto all’assolvimento dell’obbligo fiscale.
…e l’esecuzione dell’ordinanza di assegnazione
Una volta ottenuta l’ordinanza di assegnazione del credito, il creditore -sempre per mezzo del proprio difensore- richiede alla Cancelleria del Giudice dell’Esecuzione, il rilascio di copie autentiche con formula esecutiva. Solo a questo punto, il creditore procedente può notificare l’ordinanza di assegnazione al terzo pignorato.
Trascorsi 10 giorni dalla notificazione del titolo (in questo caso rappresentato dall’ordinanza di assegnazione del credito), il creditore può procedere alla notificazione dell’atto di precetto (art. 477 c.p.c.).
Qualora il terzo pignorato non provveda al pagamento di quanto dovuto, il creditore potrà iniziare una nuova ed autonoma azione esecutiva contro lo stesso.
Patrocinante avanti alle Magistrature Superiori
Professore presso il Dipartimento di Studi Giuridici dell’Università Bocconi