L’evoluzione normativa italiana dal giorno 8 marzo 2020 ad oggi: il decreto #iorestoacasa.
Il giorno 8 marzo 2020, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha sottoscritto un Decreto, volto al contenimento e alla gestione dell’emergenza epidemiologica da coronavirus (COVID-19) su tutto il territorio nazionale.
In particolare, il Decreto, superando le disposizioni contenute nei decreti 1 marzo e 4 marzo 2020, ha previsto l’applicazione di misure rafforzate di contenimento della diffusione del coronavirus (COVID-19).
Tali misure, inizialmente adottate con esclusivo riferimento alla cd. zona rossa e cioè alla Regione Lombardia e ad altre 14 province (cinque dell’Emilia-Romagna, cinque del Piemonte, tre del Veneto e una delle Marche), sono state estese, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 (cd. decreto #iorestoacasa), a tutto il territorio nazionale. Le disposizioni attualmente in vigore, sono efficaci per il periodo dal 10 marzo 2020 al 3 aprile 2020.
Qual è il contenuto dei provvedimenti adottati dal Governo?
Il Decreto 9 marzo 2020 (#ioresto a casa), prevede forti limitazioni negli spostamenti, che devono essere evitati a meno che non si tratti di necessità ed urgenze, da attestare mediante la compilazione di un modulo di autocertificazione messo a disposizione dal Ministero dell’Interno (che è possibile scaricare qui).
Chi non rispetta le regole potrebbe andare incontro ad alcune sanzioni, gradate a seconda della gravità del comportamento posto in essere. Il decreto prevede, in particolare, la sanzione di cui all’art. 650 del codice penale per chi violi l’obbligo di evitare gli spostamenti non necessari. Infatti, secondo la norma del codice: chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con l’arresto fino a 3 mesi o con l’ammenda fino a duecentosei euro.
Un divieto assoluto, invece, è previsto per le persone sottoposte alla misura della quarantena o che sono risultate positive al coronavirus (COVID-19). In questo caso, il decreto #iorestoacasa fa un riferimento all’art. 452 del codice penale, cioè la norma che disciplina i reati contro la salute pubblica. La pena in questo caso può essere molto più grave, trattandosi di un delitto e non di una contravvenzione come nell’ipotesi di cui all’art. 650 del codice penale.
I controlli degli spostamenti
Per assicurare che le disposizione contenute nel decreto #iorestoacasa, il Governo ha previsto una serie di controlli lungo le linee di comunicazione e le grandi infrastrutture del sistema dei trasporti, mentre, per quanto riguarda le autostrade e la viabilità principale, la polizia stradale procede ad effettuare controlli acquisendo le prescritte autodichiarazioni. I carabinieri e la polizia municipale si occupano della viabilità ordinaria.
Ma attenzione, perché dichiarare il falso nel modulo per l’autodichiarazione predisposto dal Ministero dell’Interno può essere chiamato a rispondere del reato di cui all’art. 483 del codice penale – ‘falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico’: chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.
In conclusione, le misure adottate dal Governo per il contenimento del coronavirus (COVID-19) sono particolarmente stringenti ed è bene seguirle a tutela della propria ed altrui salute.
Documenti utili:
Le misure adottate dal Governo Italiano
FAQ – Domande e risposte su Decreto #iorestoacasa
Modulo per l’autodichiarazione
Comunicati stampa della Protezione Civile
Patrocinante avanti alle Magistrature Superiori
Professore presso il Dipartimento di Studi Giuridici dell’Università Bocconi