In un precedente articolo abbiamo trattato dell’applicazione del procedimento di mediazione in ambito familiare. Oggi trattiamo di un altro istituto “alternativo”, di recente introduzione nell’ordinamento giuridico italiano: la negoziazione assistita in materia familiare.
Questo istituto trova la propria fonte nella Decreto Legge 132 del 2014, convertito nella Legge 162/2014. Si tratta di un procedimento volto alla individuazione di soluzioni soddisfacenti per entrambe le parti in caso di separazione, divorzio o, ancora, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
A differenza della mediazione, nella negoziazione assistita sono i negoziatori (uno o più avvocati) a portare avanti e sostenere le posizioni delle parti, nel loro interesse e nell’interesse di eventuali figli.
Lo scopo ultimo della negoziazione è, al pari dello scopo della mediazione, quello di individuare un accordo sul quale confluiscano gli interessi delle parti.
Non bisogna sottovalutare l’impatto, anche economico, che può rivestire una mediazione o una negoziazione in ambito familiare. Infatti, l’accordo raggiunto dalle parti attraverso l’applicazione di questi istituti e, in particolare, della mediazione in materia civile e della negoziazione assistita, assume il carattere di titolo esecutivo e, una volta ottenuto l’assenso da parte del Pubblico Ministero, l’accordo riveste gli stessi effetti riconosciuti alla pronuncia del Tribunale. Discorso diverso deve essere fatto, invece, per quanto riguarda la semplice mediazione familiare di cui alla normativa UNI 11644 del 30.8.2016: in questo caso, infatti, sarà necessario l’intervento del Tribunale per l’omologa del Presidente.
In una recente sentenza del Tribunale di Roma (sent. n. 2176 del 2017), si è precisato che l’accordo raggiunto dai coniugi in sede di negoziazione assistita in materia familiare e autorizzato dal Pubblico Ministero, è trascrivibile senza riserva. I giudici hanno infatti riconosciuto la piena equiparabilità di tale accordo con il verbale di separazione consensuale sottoscritto dalle parti innanzi al Presidente del Tribunale e omologato. Inoltre, lo stesso Tribunale di Roma rileva che verbale di separazione consensuale e accordo in sede di negoziazione hanno la medesima finalità: agevolare e semplificare la gestione della crisi del rapporto matrimoniale, con la massima tutela degli interessi delle parti coinvolte.
Lo Studio Legale Pergami-Pototschnig si occupa da anni dell’applicazione dei metodi alternativi di risoluzione delle controversie, anche in ambito familiare, offrendo uno spazio neutro nel quale i coniugi, sostenuti da professionisti specializzati, possono trovare la soluzione migliore per gestire la crisi del loro matrimonio. Lo Studio offre consulenze mirate per l’individuazione della migliore soluzione, riferibile al caso concreto.
Patrocinante avanti alle Magistrature Superiori
Professore presso il Dipartimento di Studi Giuridici dell’Università Bocconi