Nel lontano 1987, a Milano, prendeva avvio un esperimento destinato ad avere un notevole successo: l’associazione GeA – Genitori Ancora si proponeva di introdurre e diffondere in Italia la cultura della mediazione in ambito familiare.
L’idea alla base del progetto era stata elaborata negli Stati Uniti e prevede la costruzione di un percorso di trasformazione dei rapporti familiari, in vista della separazione o del divorzio dei coniugi.
Nel frattempo, sebbene a distanza di alcuni anni e in maniera non uniforme, il legislatore italiano è intervenuto, prevedendo la possibilità che i coniugi intraprendano la via della mediazione familiare, al fine di raggiungere autonomamente e con la guida di un mediatore professionista, un accordo soddisfacente per il periodo successivo alla separazione personale o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio), nell’interesse di entrambi e di eventuali figli.
Il Decreto Legislativo n. 28 del 2010 ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano il procedimento di mediazione nelle controversie civili e commerciali, definita dall’art. 1 del medesimo decreto, come “l’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa”, mentre il mediatore è definito “la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo”. La mediazione di cui al Decreto Legislativo n. 28/2010, dunque, è una procedura alternativa di risoluzione delle controversie, con specifico riferimento alle materie civile e commerciale.
Da quest’ultima deve essere distinta la mediazione familiare vera e propria che, ad oggi, non ha una specifica disciplina se non quella dettata da una normativa tecnica che regola la professione del mediatore familiare (norma UNI 11644 del 30.8.2016).
La principale differenza tra i due istituti riguarda la formazione del mediatore e gli scopi che ci si prefigge: la mediazione familiare, in particolare, ha l’obiettivo di facilitare il dialogo tra i coniugi in conflitto, un conflitto che, spesso, impedisce agli stessi di individuare la soluzione migliore per se stessi e per i propri figli.
Lo Studio Legale Pergami-Pototschnig si occupa da anni dell’applicazione dei metodi alternativi di risoluzione delle controversie, anche in ambito familiare, offrendo uno spazio neutro nel quale i coniugi, sostenuti da professionisti specializzati, possono trovare la soluzione migliore per gestire la crisi del loro matrimonio.
Patrocinante avanti alle Magistrature Superiori
Professore presso il Dipartimento di Studi Giuridici dell’Università Bocconi