DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18
«Misure di attuazione sulla giustizia civile e penale, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19»
Articolo 83
«Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare»
I. UDIENZE: RINVIO D’UFFICIO
Comma 1: tutte le udienze relative ai procedimenti civili e penali, pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, fissate tra il 9.03.2020 e il 15.04.2020 (compresi) sono rinviate d’ufficio a data successiva al 15.04.2020.
II. TERMINI: SOSPENSIONE DAL 9.3.2020 al 15.4.2020
Comma 2: dal 9.03.2020 al 15.04.2020 (compresi) è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto di procedimenti civili e penali.
PROCEDIMENTI CIVILI: si applica la sospensione per:
– il deposito degli atti introduttivi del giudizio;
– il deposito delle memorie istruttorie intermedie, ex art. 183, comma 6, c.p.c.;
– il deposito delle comparse conclusive finali, ex art. 190 c.p.c.;
– proporre le relative le impugnazioni;
– la proposizione ed il deposito degli atti relativi alle procedure esecutive.
PROCEDIMENTI PENALI: si applica la sospensione per:
– i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione.
Nei procedimenti penali, per i quali si applicano sia la sospensione delle udienze (comma 1), sia dei termini processuali (comma 2), sono altresì sospesi (comma 4), per lo stesso periodo [ovvero dal 9.03.2020 al 15.04.2020 compresi], il corso della prescrizione e i termini per la durata massima della custodia cautelare (art. 303 c.p.p.) e delle misure diverse dalla custodia cautelare (art. 308 c.p.p.).
III. CALCOLO DEI TERMINI
– nell’ipotesi in cui il decorso del termine processuale abbia inizio o fine durante il periodo di sospensione (ovvero abbia inizio o fine nel periodo intercorrente tra il 9.03.2020 e il 15.04.2020 compresi), l’inizio o la fine stessa sono differiti alla fine di detto periodo.
– nell’ipotesi in cui il termine processuale è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione [ovvero 9.03.2020-15.04.2020], è differita l’udienza o l’attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.
IV. ECCEZIONI
comma 3: la sospensione delle udienze (comma 1) e quella dei termini processuali (comma 2), non si applicano a:
a) «cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio; cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l’adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l’esame diretto della persona del beneficiario, dell’interdicendo e dell’inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; procedimenti di cui all’articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, 833; [procedimento relativo agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera per malattia mentale] procedimenti di cui all’articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194 [procedimento relativo all’interruzione volontaria della gravidanza]; procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; procedimenti di convalida dell’espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell’Unione europea; procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile [aventi ad oggetto la richiesta di sospensione dell’efficacia esecutiva delle sentenze emesse in primo e secondo grado ed impugnate – rispettivamente – avanti la Corte d’Appello territorialmente competente e la Corte Supreme di Cassazione] e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti [quali, a mero titolo di esempio, i procedimenti cautelari, di sequestro, di denuncia di nuova opera e di danno temuto, di istruzione preventiva, i procedimenti di urgenza, dei procedimenti possessori]. In quest’ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell’ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile;
b) procedimenti di convalida dell’arresto o del fermo, procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all’articolo 304 del codice di procedura penale, procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì i seguenti:
1) procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell’articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;
2) procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza;
3) procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione»;
c) procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all’articolo 392 del codice di procedura La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile».
V. NEGOZIAZIONE ASSISTITA
comma 20: la sospensione dell’attività di cui ai commi 1 e 2 si applica anche ai procedimenti di mediazione (D.Lgs. n. 28/2010) e di Negoziazione assistita (D.L. n. 132/2014, convertito dalla L. 162/2014), che siano stati attivati entro il 9.03.2020 e quando essi costituiscano condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
L’Organismo di Conciliazione Forense dell’Ordine degli Avvocati di Milano ha differito tutti i procedimenti di mediazione fissati fino al 4.04.2020, a nuova data comunicata direttamente agli interessati.
Le istanze per l’attivazione di nuovi procedimenti dovranno essere trasmesse in via telematica, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo ocf@cert.ordineavvocatimilano.it oppure – in via del tutto eccezionale – anche con posta elettronica ordinaria all’indirizzo conciliazione@ordineavvocatimilano.it.
L ’Arbitro Bancario Finanziario (A.B.F.) ha disposto la sospensione dei termini solo fino al 3.04.2020.
La Camera Arbitrale di Milano ha disposto la sospensione, a decorrere dal 16.0.2020 al 5.04.2020 dei termini per il deposito di tutti gli atti procedurali, ivi compresi i lodi, così come ogni altro termine previsto dal Regolamento della Camera.
VI. LIMITAZIONI SVOLGIMENTO ATTIVITA’ GIUDIZIALE
a) «la limitazione dell’accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l’accesso alle persone che debbono svolgervi attività urgenti;
b) la limitazione, sentito il dirigente amministrativo, dell’orario di apertura al pubblico degli uffici anche in deroga a quanto disposto dall’articolo 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico;
c) la regolamentazione dell’accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l’adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;
d) l’adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze;
e) la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell’articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze e, ai sensi dell’articolo 128 del codice di procedura civile, delle udienze civili pubbliche;
f) la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell’udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti.
Prima dell’udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All’udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell’identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale;
g) la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3; h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice».
VII. PROVVEDIMENTI DEI CAPI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI RELATIVI AL DISTRETTO DELLA CORTE DI APPELLO DI MILANO
=) il Tribunale di Milano (Sezione Terza Civile) ha disposto il differimento d’ufficio di tutte le udienze fissate fino al 15.04.2020 compreso, a data da destinarsi, comunicando istruzioni e linee guida per custodi e professionisti delegati alla vendita nelle procedure esecutive;
=) il Presidente del Tribunale di Milano, unitamente al Dirigente Amministrativo del Giudice di Pace, hanno prorogato sino al 15.04.2020 la chiusura degli uffici, fornendo istruzioni per gli adempimenti di cancelleria;
=) il Presidente del Tribunale di Milano ha disposto un coordinamento delle misure in precedenza adottate, in linea con il provvedimento normativo in parola.
=) il Presidente della Corte di Appello di Milano ha imposto a tutti i funzionari e agli ufficiali giudiziari che operano nel distretto della Corte di “eseguire esclusivamente gli atti di notifica/esecuzione relativi alle materie individuate come indifferibili nel decreto suindicato” (ovvero quelle di cui all’articolo in commento) e all’U.N.E.P. di accettare «esclusivamente gli atti suindicati che siano urgenti e scadenti nei tre giorni successivi a quello di presentazione»;
=) il Presidente della Corte di Appello di Milano ha disposto lo svolgimento delle udienze penali mediante collegamento da remoto (salvi i casi di non possibile applicazione).
Patrocinante avanti alle Magistrature Superiori
Professore presso il Dipartimento di Studi Giuridici dell’Università Bocconi