Decreto liquidità del 6.4.2020: proroga dei termini di sospensione delle attività processuali sino all’11 maggio 2020 e sospensione dei termini per il pagamento dei titoli di credito.
In data 6 aprile 2020, il Consiglio dei Ministri ha approvato una nuova proroga dei termini di sospensione delle attività processuali, dopo quella già prevista dal Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (cd. decreto Cura-Italia).
Il termine, inizialmente fissato al 15 aprile, è ora ulteriore prorogato al giorno 11 maggio 2020 su tutto il territorio nazionale: ne consegue che tutte le udienze fissate sono rinviate d’ufficio ed è sospeso il termine per il compimento di qualsiasi atto.
Il rinvio trova applicazione in riferimento alle procedure di mediazione civile e commerciale di cui al Decreto Legislativo 28/2010 e alle negoziazioni assistite da uno o più avvocati di cui al Decreto Legge 132/2014, convertito in Legge 162/2014. La proroga concerne anche tutti i procedimenti innanzi alle Commissioni Tributarie e ai tribunali militari.
Restano esclusi dal provvedimento, come già previsto dall’art. 83 del D.L. 17 marzo 2020 in corso di conversione, tutti i procedimenti urgenti: udienze di convalida per arresti e fermi e processi penali con imputati detenuti, a richiesta degli stessi: anche in questi casi, tuttavia, continuerà ad essere evitato il contatto diretto tra i soggetti coinvolti e si ricorrerà all’impiego di strumenti telematici.
Le cambiali
Il Decreto Legge del 6 aprile 2020, inoltre, prevede la sospensione dei termini per il pagamento dei titoli di credito per tutto il periodo che si estende dal 9 marzo al 30 aprile 2020. Non potrà essere elevato alcun protesto in questo periodo ed è sospeso l’iter sanzionatorio che, normalmente, segue l’emissione di un titolo scoperto o non autorizzato: questo sarà attivato solo dopo il periodo di sospensione.
Patrocinante avanti alle Magistrature Superiori
Professore presso il Dipartimento di Studi Giuridici dell’Università Bocconi