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La conversione del pignoramento: istanza, rateizzazione, ritardi nei versamenti. 1/2

L’art. 4 del Decreto Legge n. 135 del 14 dicembre 2018 -Decreto Semplificazioni- (convertito in L. 12/2019) ha modificato l’art. 495 del codice di procedura civile in materia di conversione del pignoramento.

Che cosa è la conversione del pignoramento

La conversione del pignoramento permette al debitore di richiedere la sostituzione di una somma di denaro alle cose pignorate. Tale somma è determinata dal giudice dell’esecuzione con una ordinanza, dopo aver sentito le parti, e in rapporto all’ammontare del credito e delle spese. La Corte di Cassazione ha precisato che in materia di espropriazione forzata, ai fini della conversione del pignoramento immobiliare, il giudice dell’esecuzione, nella determinazione della somma da sostituire ai beni pignorati, deve tenere conto oltre che delle spese di esecuzione anche dell’importo -comprensivo di capitale, interessi e spese- dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti fino al momento dell’udienza in cui si è pronunciata l’ordinanza di conversione o sino all’udienza in cui il giudice si è riservato di pronunciare la medesima ordinanza (Cass. civ., sez. III, sent. 940 del 24 gennaio 2012).

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L’evoluzione normativa: dalla rateizzazione alla semplificazione della procedura di conversione

L’art. 495 del codice di procedura civile ha subito, nel corso del tempo, numerose modifiche. La legge n. 358/1976 aveva introdotto la possibilità della conversione con pagamento rateale: questo strumento, tuttavia, si rivelò poco efficace, considerata la sua idoneità ad essere impiegato a meri fini dilatori e così la legge 353/1990, abolita la possibilità di ricorrere alla rateizzazione, previde che il debitore, per potere ottenere la conversione del pignoramento e prima che il giudice determinasse la somma da sostituire al bene pignorato, dovesse depositare in cancelleria -a pena di inammissibilità dell’istanza di conversione- una somma di denaro pari ad un quinto dell’importo del credito per cui era stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti.

Con la legge 302/1998 il legislatore ha reintrodotto la possibilità della rateizzazione ma con esclusivo riferimento all’espropriazione immobiliare.

Le principali novità del Decreto Semplificazioni

Le principali novità apportate in materia di esecuzioni dal Decreto Semplificazioni del 2018, convertito in Legge n. 12 dell’11 febbraio 2019, entrata in vigore il 13 febbraio 2019, riguardano:

  • il versamento di una somma non inferiore a un sesto (non più un quinto) del credito per cui è stato eseguito il pignoramento;
  • la rateizzazione del debito e l’estinzione delle rate;
  • il ritardo nel versamento delle rate;
  • la semplificazione della procedura di conversione.

Prof. Avv. Federico Pergami

Patrocinante avanti alle Magistrature Superiori

Professore presso il Dipartimento di Studi Giuridici dell’Università Bocconi

 

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