Il versamento di una somma non inferiore a un sesto del credito per cui è stato eseguito il pignoramento
Unitamente all’istanza deve essere depositata in cancelleria, a pena di inammissibilità, una somma non inferiore a un sesto dell’importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale. La somma è depositata dal cancelliere presso un istituto di credito indicato dal giudice.
La rateizzazione del debito e l’estinzione delle rate
Quando le cose pignorate siano costituite da beni immobili o cose mobili, il giudice con la stessa ordinanza con cui ha disposto la conversione può disporre, se ricorrono giustificati motivi, che il debitore versi con rateizzazioni mensili entro il termine massimo di quarantotto mesi la somma determinata, maggiorata degli interessi scalari al tasso convenzionale pattuito ovvero, in difetto, al tasso legale. Ogni sei mesi il giudice provvede, a norma dell’art. art. 510 del c.c., al pagamento al creditore pignorante o alla distribuzione tra i creditori delle somme versate dal debitore.
Il ritardo nel versamento delle rate
Qualora il debitore ometta il versamento dell’importo determinato dal giudice, ovvero ometta o ritardi di oltre trenta giorni il versamento anche di una sola delle rate, le somme versate formano parte dei beni pignorati. Il giudice dell’esecuzione, su richiesta del creditore procedente o dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo, dispone senza indugio la vendita di questi ultimi.
La semplificazione della procedura di conversione
La conversione può essere richiesta dal debitore con il deposito di una istanza al giudice dell’esecuzione (oltre al deposito della somma pari ad 1/6 dell’importo del credito), prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione. Il giudice provvede con ordinanza -sentite le parti in udienza- non oltre 30 giorni dal deposito dell’istanza e con la stessa ordinanza dispone che le cose pignorate siano liberate dal pignoramento con il versamento dell’intera somma.
L’istanza può essere avanza una sola volta a pena di inammissibilità.
Patrocinante avanti alle Magistrature Superiori
Professore presso il Dipartimento di Studi Giuridici dell’Università Bocconi